Obbligo di Pos, riguarda anche l’amministratore?

Sistemi di pagamento, storia in evoluzione: dal baratto alla FinTech

Nel 2018 diventano perentorie alcune disposizioni riferite ai pagamenti elettronici, (Obbligo di Pos) disposizioni che, in realtà, erano già state previste molti anni fa ma che potrebbero dare luogo ad effettive sanzioni solo durante il corso di quest’anno.

Infatti, era la legge 221 del 2012 a stabilire, all’articolo 15 quarto comma, come

“A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”.

Quindi, le disposizioni del 2014 già prevedevano l’obbligo di dotarsi di POS per tutti coloro che esercitavano un’attività di vendita di beni, o di prestazione di servizi, originariamente per quanto riguardava i bancomat, cioè le così dette carte di debito collegate ad un conto corrente bancario.

A partire dal 2016 l’obbligo ha iniziato a riguardare anche le carte di credito, e sono stati eliminati i limiti minimi legati al pagamento. Infatti, originariamente i commercianti sarebbero stati obbligati ad accettare il pagamento elettronico per cifre superiori ai 30 euro, mentre il limite minimo oggi è stato indicato come cinque euro e, in alcuni casi, i limiti sono stati eliminati del tutto.

Questo significa che, quindi, i commercianti sarebbero non solo obbligati ad avere un POS tra le proprie dotazioni, ma dovrebbero anche accettare, tranne nel caso in cui si presentino delle effettive difficoltà tecniche, i pagamenti, anche minimi, effettuati con le carte.

Tale obbligo potrebbe riguardare anche ciascun amministratore di condominio a Milano? Sicuramente questo è un punto che ci occuperemo di chiarire.

Sanzioni e previsioni legislative

Le disposizioni di legge, seppure molto convincenti, non prevedevano la presenza di particolari sanzioni per chi non si fosse adeguato all’obbligo di avere, e di utilizzare, il POS, ma la Legge di Bilancio del 2018 ha previsto, con un emendamento, la possibilità da parte delle Autorità di sanzionare chi non si adegui a quest’obbligo, arrivando alla possibilità di far pagare fino a 30 euro per ogni violazione.

Questo è stato previsto allo scopo di rendere sicuramente più effettive le disposizioni di legge che, senza una sanzione, potevano sembrare non così obbligatorie. Un commerciante, quindi, potrebbe incorrere nel pagamento di 30 euro nel caso in cui, senza una motivazione tecnica a sostegno, si rifiuti perentoriamente di accettare il pagamento con mezzi elettronici, come bancomat e carte.

L’obbligo del POS per i professionisti

Si è visto come l’obbligo di accettare pagamenti che siano effettuati con la moneta elettronica non riguardi solamente coloro che abbiano un esercizio commerciale, come può accadere per i classici negozianti, ma anche i professionisti, come i medici, gli avvocati, gli agenti immobiliari e così via.

A questo punto, ci si potrebbe chiedere se un amministratore di condominio sia obbligato a dotarsi del POS per poter usufruire dei pagamenti elettronici per le sue prestazioni.

Infatti, l’amministratore di condominio è certamente un professionista che svolge questo compito a tempo pieno, un compito che non è sicuramente facile da mettere in pratica e che in alcuni casi può richiedere l’anticipazione di somme di denaro per i condomini.

Tale professionista potrebbe essere equiparato ad un avvocato, ad un dentista oppure ad un agente immobiliare?

A livello generale, nei condomini non sussistono particolari obblighi legati ai pagamenti. Sicuramente, allo scopo di non violare le disposizioni anti riciclaggio, rimane invariato il divieto di accettare pagamenti in contanti al di sopra della somma di 2999,99 euro, ma il problema del POS potrebbe essere più complesso da risolvere e potrebbe vedere la necessità di prendere in considerazione altri tipi di dettagli per sostenere una posizione piuttosto che l’altra.

L’obbligo del POS nei condomini

Per capire se l’amministratore di condominio abbia l’obbligo di dotarsi di POS e di accettare i pagamenti elettronici da parte dei suoi condomini, sarà fondamentale prendere in considerazione tutta una serie di altre disposizioni che si legano proprio alla gestione economica dei condomini da parte del professionista.

In primo luogo, si è già visto come gli obblighi legati al POS probabilmente diventeranno più stringenti nel corso del 2018. Tuttavia, almeno per il momento, non sono ancora state applicate particolari sanzioni per chi non abbia questo strumento adatto alla ricezione dei pagamenti elettronici.

Vietandosi i pagamenti ingenti con i contanti, si prevede come, in generale, siano i condomini, insieme all’amministratore, a poter decidere quali forme di pagamento si potranno utilizzare, sia per quelle che sono le prestazioni dello stesso amministratore, sia per gli altri professionisti che potranno entrare in contatto con il condominio stesso.

Dal punto di vista dell’obbligo della dotazione del POS, le disposizioni di legge, come si è già potuto notare, indicano come siano obbligati a ricevere pagamenti tramite questo mezzo i commercianti che si occupino della vendita al dettaglio, e anche i professionisti, cioè tutti coloro che svolgano una professione nella quale forniscano prestazioni intellettuali al pubblico.

Ci si potrebbe chiedere se l’amministratore di condominio rientri nella seconda categoria, quella dei professionisti che si occupino di svolgere un’attività intellettuale a favore di terzi.

Il ruolo dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio può essere equiparato ad altri soggetti che svolgano la propria attività di prestazione di servizi esercitando una professione a carattere intellettuale? Sembrerebbe di no, almeno secondo alcune interpretazioni che si stanno moltiplicando negli ultimi mesi, proprio in relazione all’entrata in vigore di questi nuovi obblighi.

Infatti, l’amministratore di condominio sarebbe visto come un soggetto che non eserciti né attività al dettaglio e neppure come un professionista che metta in pratica un’attività di servizi a favore di terzi.

L’amministratore, in particolare, si occuperebbe di svolgere un’attività di intermediazione e di rappresentazione dei condomini, dovendo rispondere per il proprio lavoro solamente nei confronti dei condomini, e non nei confronti dei terzi a livello generale.

L’attività svolta da questo professionista sarebbe, quindi, di gestione del denaro, di rappresentanza legale e di conciliazione all’interno del condominio e al di fuori di questo.

L’amministratore, di contro, non si occuperebbe, ad esempio, di fornire prestazioni intellettuali, come accade per le consulenze legali oppure per l’attività che potrebbe svolgere un commercialista o un agente immobiliare.

La differenza fondamentale che intercorrerebbe tra l’amministratore di condominio e gli altri professionisti si potrebbe notare anche nel momento in cui i condomini si occupino proprio di entrare in rapporto con il loro rappresentante.

Infatti, un condomino si preoccuperà di pagare le quote che saranno obbligatorie all’interno del condominio. Non si occuperebbe, invece, di acquistare beni o servizi.

Essenzialmente, il denaro che viene versato all’amministratore di condominio da parte dei soggetti residenti non andrebbe a comprare nulla dall’amministratore stesso, ma consentirebbe di costituire il fondo grazie al quale il rappresentante avrebbe, poi, la possibilità di pagare i terzi, quali fornitori e altri professionisti.

Ad esempio, nel caso in cui si paghi una quota condominiale per far riparare l’ascensore, i condomini non andranno a pagare direttamente il professionista che effettuerà la manutenzione, ma verseranno solamente delle somme di denaro che, costituendo il fondo condominiale, consentiranno al manutentore di ottenere il corrispettivo per il lavoro svolto.

Quindi, da questo punto di vista si potrebbe già indicare come l’amministratore di condominio, non svolgendo nessuna delle attività descritte dalla legge, non avrebbe neppure l’obbligo di dotarsi del fantomatico POS.

Le altre disposizioni relative al POS

La legge prescrive oggi l’obbligo della dotazione del POS e anche la necessità di accettare i pagamenti elettronici, tranne nel caso in cui si presenti un’impossibilità tecnica oggettiva al suo utilizzo.

Ci si potrebbe chiedere quali impossibilità tecniche diano la possibilità di rifiutare l’utilizzo del POS. Secondo le interpretazioni più pacifiche, tali impossibilità tecniche potrebbero riguardare, ad esempio, la mancanza di una connessione ad internet locale, elemento che diventa fondamentale per poter connettere il POS alla rete che consenta la realizzazione concreta del pagamento.

Il POS, quindi, potrebbe non essere obbligatorio per tutti coloro che abbiano una sede legale nella quale sia impossibile garantire una copertura continua della connessione ad internet. Esempi sono costituiti, ad esempio, dai rifugi montani, i quali potrebbero non avere tale possibilità.

A tal proposito, ci si potrebbe chiedere se l’amministratore di condominio abbia un obbligo relativo alla costituzione di una sede aperta al pubblico per svolgere i suoi servizi.

Ovviamente, la risposta a tale domanda è negativa: l’amministratore non è obbligato in alcun caso a costituire, per la sua attività una sede aperta al pubblico. In realtà, l’amministratore non sarebbe neppure obbligato a ricevere fisicamente visite dei condomini.

Gli obblighi dell’amministratore riguarderebbero la necessità di svolgere la sua attività di rappresentanza, di avere un archivio dei documenti e anche di ricevere la posta proveniente, ad esempio, dai fornitori, in modo da poter intervenire nell’interesse dei condomini stessi.

Anche sotto questo punto di vista, quindi, sarebbe possibile escludere l’obbligo di POS per l’amministratore di condominio a Milano e in tutto il resto del Paese, il quale, in alcuni casi, non sarebbe neppure obbligato ad avere un’effettiva sede legale per la propria attività, potendola stabilire in uno dei condomini amministrati, soprattutto nel caso di amministratori pro tempore.

Quindi, il condominio potrebbe essere anche la casa dell’amministratore, come spesso accade. Per questo si potrebbe escludere ulteriormente l’obbligo di POS: questo, infatti, renderebbe necessario per l’amministratore il dotarsi di una linea per sostenere il funzionamento dei pagamenti elettronici, oltre alla creazione di una vera e propria sede legale aperta al pubblico, il tutto a suo spese.

Questo, in definitiva, sarebbe fin troppo oneroso per l’amministratore di condominio.

Un obbligo vessatorio

Qualora, quindi, si volesse obbligare l’amministratore di condominio a dotarsi del POS si potrebbe dire come tale necessità potrebbe essere vista come vessatoria.

Essa, infatti, sarebbe non solo difficile da mettere in pratica, ma anche onerosa e pesante da un punto di vista sia organizzativo sia economico.

Nel caso in cui siano necessari i documenti grazie ai quali poter tracciare i pagamenti, sarà sempre possibile indicare ai condomini l’obbligo di pagare tramite i bonifici o altri strumenti che ormai vengono messi a disposizione dalle banche a tutti i cittadini.

Infatti, un elemento che spesso viene trascurato nel momento in cui si affronti la questione dell’obbligo del POS è proprio il costo legato a questo strumento.

Sia il costo iniziale, sia il costo continuo per il suo utilizzo possono portare tante persone a non vedere di buon occhio tale elemento per realizzare e accettare i pagamenti elettronici.

In primo luogo, per l’installazione del POS sarà necessario costituire una linea dedicata per la connessione ad internet, la quale potrebbe già costare decine o centinaia di euro. In moltissimi casi, inoltre, il POS richiede anche il pagamento di un canone mensile, cioè di una somma che i fornitori dello strumento (come accade per le banche) richiedono al commerciante o al professionista per il mantenimento del mezzo di pagamento.

Infine, anche sulle singole transazioni saranno sempre applicate delle commissioni, le quali potrebbero non essere particolarmente vantaggiose se non nel caso in cui vi siano accordi specifici con le banche.

Per questi motivi, quindi, determinare un obbligo di POS per l’amministratore di condominio sarebbe non solo inutile, ma anche dannoso.

Inutile perché esistono ormai mezzi di pagamento tracciabili accessibili ad ogni tipo di condomino, dal bonifico, al versamento, sino all’utilizzo delle carte che consentono di effettuare pagamenti elettronici sui conti correnti condominiali senza problemi.

Dannoso perché determinerebbe per il professionista la necessità di pagare ingenti somme di denaro, sia per l’installazione del POS sia per il suo utilizzo e per il mantenimento nel tempo.

Quindi, attualmente si può sicuramente dire come per i condomini, e per l’amministratore, non sussista l’obbligo della dotazione del POS per tutte le spese che si rendano necessarie nella gestione delle cose comuni.

Qualora tale obbligo dovesse diventare, invece, realtà sarebbe possibile opporre un rifiuto alle indicazioni del legislatore. Infatti, il costo per la dotazione del POS, alla fin fine, ricadrebbe sempre sui condomini.

L’amministratore sarebbe obbligato a far pagare di più le proprie prestazioni, in ragione delle maggiori spese affrontate, e il canone mensile per l’affitto del mezzo per accettare i pagamenti sarebbe sempre a carico degli abitanti del condominio.

Il POS, quindi, da strumento originariamente utile, e creato allo scopo di rendere più snelle le transazioni, diventerebbe una specie di tassa posta a discapito dei condomini.

Per tutti questi motivi, quindi, si auspica il mantenimento in vigore delle attuali disposizioni, evitando, invece, l’estensione dell’obbligo della dotazione del POS anche per gli amministratori di condominio.

fonte:  Amministratore Giuseppe Bassi | 22 Gennaio 2018 | Gestioni Condominiali